Art. 93.
(Prevenzione e protezione contro le esplosioni).

      1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei princìpi generali di tutela di cui all'articolo 6, il

 

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datore di lavoro adotta le misure di cui all'articolo 84, commi 8 e 9.
      2. Se necessario, le misure di cui al comma 1 sono combinate e integrate con altre misure contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti.